Accesso civico

Questa sezione è predisposta in conformità all'art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 33/2013; dell'art. 2, c. 9-bis, Legge n. 241/1990; inoltre all'art. 1 comma 1, lettera a) L.R. n. 10/2014 così come modificata dall'art. 1 comma 1 lettera b) punto 1.2 legge regionale n. 16/2016 e alla Linea guida A.N.AC. FOIA (Delibera n. 1309/2016)

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990. Questo diritto presupone un interesse qualificato del richiedente per avere accesso ai documenti. 

Il diritto all’informazione si esplica attraverso l’accesso civico che può essere “semplice” o “generalizzato”.

L’accesso civico “semplice” è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e relativa normativa regionale. Costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di legge, tramite l’intervento di chiunque voglia esercitare il suo diritto ad accedere ai documenti, dati e informazioni per i quali l’Amministrazione non abbia provveduto alla pubblicazione.

L’accesso civico “generalizzato” è riferito a dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e non soggetti ad obbligo di pubblicazione. È stato introdotto dal D.Lgs. n. 97 del 2016 e prevede alcuni limiti “relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”. 

SEAB S.p.A. ha regolato la procedura con un Regolamento interno per l'accesso civico (vedi sotto).

    Accesso documentale

    L’accesso documentale è il diritto di richiedere dati da parte di chi è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso. Il diritto documentale è disciplinato dalla L. 241/1990, artt. 22-28.

    Come esercitare il diritto

    La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta alla SEAB qualora questa abbia formato il documento o che lo detenga stabilmente. La richiesta è da rivolgere all’indirizzo info@seab.bz.it assieme ad una copia di documento di riconoscimento in corso di validità.

    Accesso civico semplice

    L'accesso civico semplice è il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui SEAB  ne abbia omesso  la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art 5 comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013.

    Come esercitare il diritto

    La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al responsabile della trasparenza della SEAB mediante l’utilizzo del modulo appositamente predisposto.

    Responsabili e indirizzi

    Il responsabile della trasparenza della SEAB è Dr. Matthias Fulterer.

    L’indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso civico semplice è il seguente: seab@cert.seab.bz.it

    Il titolare del potere sostitutivo della SEAB è il Presidente SEAB Kilian Bedin.

    L’indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del responsabile della trasparenza oltre 30 giorni dall'inoltro della richiesta, è il seguente: seab@cert.seab.bz.it

    Moduli per l'esercizio del diritto

    Per l’esercizio del diritto di accesso civico si possono utilizzare i seguenti moduli:

    Accesso civico generalizzato

    L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dalla SEAB spa, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Questo diritto, noto anche come FOIA (dal Freedom of Information Act) e introdotto in Italia dal D.Lgs. n. 97/2016 , può essere agito da chiunque, a prescindere da particolari requisiti di qualificazione, fatti salvi alcuni limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art 5 comma 2 e dall’art. 5- bis del D.Lgs. n. 33/2013.

    Come esercitare il diritto

    • Le richieste possano essere formulate da chiunque, quindi non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione dei richiedenti, né devono essere motivate. Devono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti. Non sono pertanto ammesse richieste di accesso generalizzato totalmente generiche, è infatti necessario che sussistano gli elementi minimi perché i documenti siano individuabili.
    • L'accesso è possibile nei confronti di tutti i dati e documenti detenuti dalla SEAB, anche quelli non soggetti a pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi di terzi come di seguito meglio specificato.

    Si configurano limiti all'accesso civico generalizzato (art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013) quando lo stesso comporti un pregiudizio concreto alla seguente elencazione tassativa:

    • la sicurezza e l'ordine pubblico;
    • la sicurezza nazionale;
    • la difesa e le questioni militari;
    • le relazioni internazionali;
    • la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
    • la conduzione di indagini su reati ed il loro perseguimento;
    • il regolare svolgimento di attività ispettive.

    L'accesso civico generalizzato, può inoltre essere rifiutato per salvaguardare i seguenti interessi privati:

    • la protezione dei dati personali, in conformità alla disciplina legislativa in materia - ove sia possibile oscurare i dati personali è necessario farlo, in considerazione del principio della "tutela preferenziale dell'interesse del richiedente l'accesso";
    • la libertà e la segretezza della corrispondenza;
    • gli interessi economici e commerciali di una persona fisica e giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore ed i segreti commerciali.

    La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va inoltrata mediante l'utilizzo del modulo predisposto e inoltrata scegliendo una delle seguenti modalità:

    • per e-mail a info@seab.bz.it
    • PEC a seab@cert.seab.bz.it
    • per posta all'indirizzo via Lancia 4/A - 39100 Bolzano
    • presso la Segreteria della SEAB in via Lancia 4/A, 1.piano (lunedì-venerdì ore 8.30-12.00, giovedì ore 8.30-16.30)

    Potere sostitutivo in caso di ritardo o mancata risposta (accesso civico generalizzato)

    In caso di mancato riscontro entro il termine di 30 giorni o nei casi di diniego totale e parziale, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

    L’invio della richiesta di riesame va inoltrata scegliendo una delle seguenti modalità:

    • per e-mail a info@seab.bz.it 
    • PEC a seab@cert.seab.bz.it
    • per posta all'indirizzo via Lancia 4/A - 39100 Bolzano
    • presso la Segreteria della SEAB in via Lancia 4/A, 1.piano (lunedì-venerdì ore 8.30-12.00, giovedì ore 8.30-16.30)