Bonus sociale rifiuti
Il bonus sociale rifiuti, previsto dall’articolo 57-bis del DL 14/2019, entra in vigore dopo 5 anni dalla sua istituzione, con la pubblicazione del Dpcm avvenuta il 13 marzo 2025.
Il bonus, valido dal 1° gennaio 2025, è destinato unicamente a utenti domestici con un ISEE fino a 9.530 euro (20.000 euro per famiglie con almeno 4 figli) e consiste in una riduzione del 25% della Tari o tariffa corrispettiva limitatamente ad una sola utenza (se quindi il nucleo familiare ha più abitazioni potrà avere diritto al bonus per una sola di esse). L’agevolazione è riconosciuta automaticamente, senza necessità di richiesta così come avviene per i bonus relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato (quest’ultimo non in Prov. di Bolzano).
I beneficiari saranno individuati tramite un sistema condiviso tra Comuni e gestori, utilizzando il sistema SGAte.
Il finanziamento del bonus non è a carico dei Comuni o dei gestori ma degli utenti e quindi l’applicazione dello stesso è teoricamente neutrale per l’ente impositore. L’entità del bonus sociale per i rifiuti a carico delle utenze è definita in 6 euro per utenza (sia domestica che non domestica)
Nel metodo tariffario rifiuti contenuto nell’Allegato A alla deliberazione 386/2023/R/RIF è introdotta a decorrere dall’1 gennaio 2025 la componente perequativa unitaria 3, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.
La UR3, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall’Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.
L’Autorità provvederà poi, con successivi provvedimenti, alla differenziazione della UR3,a tra utenze domestiche e utenze non domestiche, valutando ulteriori affinamenti dell’articolazione della medesima componente.
L’introduzione operativa del bonus comporta aggiornamenti informatici per gestire la distribuzione automatica dei beneficiari. Allo stato attuale l’operatività del bonus è condizionata agli ulteriori provvedimenti di Arera che dovrà stabilire le modalità di scambio di informazioni, l’ammontare della componente perequativa e la sua modalità di applicazione.
E’ prevista la comunicazione del bonus sociale ai clienti attraverso pubblicazione sul proprio sito e nelle bollette.
Domande frequenti bonus sociale per i rifiuti
Cosa prevede il bonus sociale per i rifiuti?
Il bonus sociale per i rifiuti prevede una riduzione del 25 per cento della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani (TCP) altrimenti dovuta, ovvero del 25 per cento della spesa media nazionale per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani nei casi in cui il gestore dell’attivita’ di gestione tariffe e rapporto con gli utenti non si accrediti al Sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte) e, conseguentemente, non sia possibile determinare l’ammontare effettivo del bonus da erogare all’utente
Per quale utenza è possibile ricevere bonus sociale per i rifiuti?
Per una unica fornitura di servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, nella titolarita’ di uno dei componenti del nucleo familiare. Sarà possibile avere il bonus per una sola utenza appartenente al nucleo familiare. Quindi in caso di due abitazioni il bonus spetterà solo per una.
Tutte le utenze hanno diritto al bonus sociale per i rifiuti?
No. Hanno diritto al bonus sociale per i rifiuti solo gli utenti domestici il cui nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro limitatamente ai nuclei familiari con almeno quattro figli a carico.
Da quando si applica?
Il bonus si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2025.
Cosa dovrà fare l’utente per ottenere il bonus sociale per i rifiuti?
L’utente non dovrà presentare alcuna richiesta per ottenere il bonus sociale per i rifiuti, similmente a quanto avviene per i bonus sociali relativi all’energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato.
Il bonus sociale per i rifiuti dovrà essere riconosciuto d’ufficio, dal Comune o dal gestore della tariffa corrispettiva agli utenti aventi diritto, identificati in base alle informazioni messe a disposizione attraverso il sistema SGAte.
Come sono individuati i beneficiari del bonus sociale per i rifiuti?
L’individuazione dei beneficiari è effettuata mediante modalità di condivisione, che dovranno essere definite da Arera, da parte dei Comuni e dei gestori del servizio rifiuti, delle informazioni presenti nel sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche (SGAte).
Qual è la Normativa di riferimento?
- L’articolo 57-bis, comma 2, del Dl 124/2019.
- Il Dpcm 21 gennaio 2025 “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo
Cosa manca per completare il quadro normativo del bonus sociale per i rifiuti?
Arera entro 4 mesi dall’entrata in vigore del Dpcm dovrà fornire le modalità applicative e quelle di condivisione delle informazioni relative agli aventi diritto al bonus sociale. Nel nuovo metodo tariffario in corso di definizione ARERA potrà prevedere l’introduzione di meccanismi di gradualita’, per un periodo di dodici mesi, nell’applicazione del bonus.
Come sarà finanziato il bonus?
Il finanziamento del bonus avverrà mediante l’istituzione, da parte di Arera, di una nuova componente perequativa applicata alla generalità dell’utenza, domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali. Il Dpcm prevede anche la possibilità per Arera di prevedere l’introduzione di meccanismi di gradualità, per un periodo di dodici mesi, nell’applicazione del bonus sociale rifiuti. I provvedimenti attuativi di Arera, dovranno quantificare l’importo della componente perequativa da richiedere a tutte le utenze, domestiche e non, con le modalità e tempistiche di riversamento al Csea.