Accesso civico

Questa sezione è predisposta in conformità all'art. 5, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 33/2013; dell'art. 2, c. 9-bis, Legge n. 241/1990; inoltre all'art. 1 comma 1, lettera a) L.R. n. 10/2014 così come modificata dall'art. 1 comma 1 lettera b) punto 1.2 legge regionale n. 16/2016 e alla Linea guida A.N.AC. FOIA (Delibera n. 1309/2016)

L’accesso civico si differenzia notevolmente dal diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla Legge n. 241 del 1990. Questo diritto presupone un interesse qualificato del richiedente per avere accesso ai documenti. 

Il diritto all’informazione si esplica attraverso l’accesso civico che può essere “semplice” o “generalizzato”.

L’accesso civico “semplice” è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e relativa normativa regionale. Costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di legge, tramite l’intervento di chiunque voglia esercitare il suo diritto ad accedere ai documenti, dati e informazioni per i quali l’Amministrazione non abbia provveduto alla pubblicazione.

L’accesso civico “generalizzato” è riferito a dati e documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni e non soggetti ad obbligo di pubblicazione. È stato introdotto dal D.Lgs. n. 97 del 2016 e prevede alcuni limiti “relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”. 

SEAB S.p.A. ha regolato la procedura con un Regolamento interno per l'accesso civico (vedi sotto).